Statuto Associazione “La Meridiana” Gorizia

STATUTO "LA MERIDIANA"

 

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Denominazione – Sede – Durata

  1. E’ costituita un’organizzazione di volontariato non riconosciuta denominata “La Meridiana ODV ”, con sede a  Gorizia in Via Baiamonti 22.
  2. L’associazione è costituita a tempo indeterminato.
  3. L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votato dall’assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

 

Art. 2

Scopo , Finalità e attività

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati

  1. comma c) prestazioni socio-sanitarie di cui il decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 , pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011 , e successive modificazioni .
  2. comma i ) organizzazione e gestione delle attività’ culturali , artistiche o ricreative di interesse sociale , incluse attività , anche editoriali , di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività’ di interesse generale di cui al presente articolo
  3. comma k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale , culturale o religioso
  4. comma t ) organizzazione e gestione attività’ sportive dilettantistiche

 

Art. 3

Ammissione e numero degli associati

  1. A “La Meridiana” possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’associazione in ogni caso , non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge .
  2. L’ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente che dovrà contenere :
  3. l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica , ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale.
  4. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
  5. L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
  6. L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può , entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati .
  7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

Art. 4

Diritto e Obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

  1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti dagli stessi purché in regola con il pagamento della quota associativa ;
  2. essere informati sulle attività dell’associazione ;
  3. frequentare i locali dell’associazione;
  4. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  5. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate ;
  6. prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

 

Gli associati hanno l’obbligo di:

  1. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  3. Versare a quota associativa secondo l’importo,, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
  4. Il contributo associativo è intrasmissibile

 

Art. 5

Perdita della qualifica di associato

 

  1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
  2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall’associazione dando opportuna comunicazione scritta all’ Organo di Amministrazione , il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
  3. L’associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell’ Organo di Amministrazione , svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell’associazione, può essere escluso dall’associazione con deliberazione motivata dell’ Organo di Amministrazione e le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili

 

Art. 6

Organi

Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea;
  2. l’Organo di amministrazione;
  3. il Presidente;
  4. l’Organo di Controllo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 

Art. 7

Assemblea

  1. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati in regola con il pagamento della quota associativa dell’ anno in corso
  2. Ciascun associato ha un voto.
  3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
  4. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
  5. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo email risultante dal libro degli associati o affisso alla bacheca della Associazione
  6. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
  7. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

 

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  2. - approva il bilancio di esercizio;

  3. - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  4. - delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.)
  5. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  6. - delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

  7. - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
  8. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
  9. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
  10. Per modificare lo Statuto occorre la maggioranza qualificata e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la maggioranza qualificata degli associati.

 

Art  8

Organo di amministrazione

L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente . Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.                                                              In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

 

in sede ordinaria:

  1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del comitato di gestione ;
  2. eleggere i membri dell’ Organo di amministrazione
  3. deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
  4. deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall’ Organo di amministrazione ;
  5. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  6. deliberare l ‘ammissione degli associati
  7. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

in sede straordinaria:

  1. deliberare sullo scioglimento dall’associazione;
  2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  3. deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione;
  4. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall’ Organo di Amministrazione

 

  1. L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso              tra 3 e 9, nominati dall’Assemblea per la durata di  2 anni  e sono rieleggibili
  2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti ,  l ‘ Organi di Amministrazione

non sarà integrato .

  1. Il comitato si riunisce validamente con la presenza di almeno 5 (cinque) consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto     ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è              ammessa delega.
  2. Il comitato è convocato dal presidente con avviso scritto o comunicazione telefonica con l’ordine del giorno.
  3. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell’associazione, l Organo di Amministrazione  elegge tra i propri componenti il Presidente dell’associazione, il             vicepresidente, il segretario e  affidare gli   incarichi, che si dovessero ritenere                 necessari, ai componenti dell’ Organo di Amministrazione

 

Art. 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

ll Presidente è eletto dall’Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

  1. Il presidente dura in carica 2 anni ed è rieleggibile , cessa per dimissioni volontarie , per revoca o per gravi motivi
  2. Il presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
  3. Il presidente convoca l’assemblea e l’ Organo di amministrazione e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
  4. Il presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea e del comitato di gestione curandone la custodia presso la sede dell’associazione. 5. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni

 

Art.10

L’Organo di Controllo

Ai verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina dell’Organo di Controllo.

 

Art.11

(Il Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

 

Art 12

Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art 13

Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Art. . 14

Risorse economiche

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.  Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

 

Art. 15                                                                                                                                 Bilancio di esercizio

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale , con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

 

Art. 16

Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  1. libro degli associati tenuto dall’ Organo di Amministrazione ;
  2. registro dei volontari , che svolgono la loro attività in modo non occasionale ;
  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  4. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli Associati hanno il diritto,  secondo le regole della privacy ,  di esaminare i scudetti libri con presa visione diretta presso la sede dell’ Associazione

 

Art. 17

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 . La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’ attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 

Art. 18

Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’ attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

 

Art. 19

Convenzioni

Le convenzioni tra l’associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

 

Art. 20

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

 

Art. 21

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile

 

 

Consiglio direttivo

Guido Sedran          presidente

Marisa Luisa Mani   vice presidente

Roberta Moscarda   segretaria        

Alice Trevisan

Eva Gorizia  Greco 

Laura Zanello

Maria Antonietta Bido  

Mantovani Claudia

Marzoli Oredina.    consiglieri 

 

Collegio dei Revisori dei conti :

Oscar Grassi     presidente

Albino Turel      

Annamaria Zin

Chiamaci

Cell 334 2909954

Orari

Lun - Merc - Ven 9.00 - 11.00

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Nell’attesa di poter riprendere il normale svolgimento delle attività, La Meridiana mantiene in contatto, tramite le iniziative ideate, i propri soci, 310 attualmente, e non solo.
L’Associazione intende, infatti, sostenere in toto la fascia della popolazione più adulta, aprendo le proprie attività, non soltanto ai propri associati, ma a chiunque voglia beneficiarne.